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Statuto

Statuto approvato in data 2010
dell’ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - O.N.L.U.S.
 
Articolo 1
Denominazione e principi ispiratori
È costituita l’associazione denominata “Associazione Sclerosi Tuberosa - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, avente per sigla “A.S.T. - O.N.L.U.S.”.
La costituzione della presente associazione si ispira ai principi contenuti nella legge 383 del 2000 sulla promozione sociale.
L’A.S.T. - O.N.L.U.S. opera attraverso l’attività degli aderenti, prestata a titolo personale gratuitamente e senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà; l’attività degli aderenti non può essere retribuita nemmeno dai beneficiari.
All’aderente può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività a lui affidata, preventivamente determinate e autorizzate.
La qualità di aderente volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di lavoro dipendente o autonomo nell’ambito dell’associazione stessa.
Le cariche sociali sono elettive e gratuite; sono previsti rimborsi delle spese sostenute preventivamente determinate e autorizzate.
L’A.S.T. - O.N.L.U.S. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari allo svolgimento dell’attività sociale.
 
Articolo 2
Sede e durata
L’associazione ha sede legale a Roma in Via Attilio Ambrosini 72.
Eventuali spostamenti della sede sono deliberati dall’assemblea dei soci; eventuali sedi operative possono essere istituite o soppresse dall’assemblea dei soci su tutto il territorio nazionale ed all’estero.
 
Articolo 3
Scopo
L’associazione intende:
- promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica riguardante la malattia;
- richiamare l’attenzione delle Autorità sanitarie sui problemi medico-sociali connessi alla malattia;
- diffondere nell’ambiente medico e nella popolazione italiana la conoscenza della malattia e la connessa prevenzione;
- divulgare le procedure, previste dalle vigenti leggi nazionali, per il riconoscimento delle prestazioni di prevenzione, cura, assistenza, assistenza domiciliare, riabilitazione, effettuate dalle strutture pubbliche e da quelle convenzionate a favore delle persone affette dalla malattia;
- sviluppare e concordare con qualsiasi ente pubblico e privato quanto necessario per promuovere e migliorare l’inserimento delle persone affette dalla malattia negli ambienti scolastici, lavorativi, ricreativi, etc.;
- promuovere la realizzazione di progetti pilota a livello locale, miranti a stimolare la piena partecipazione di tutti i cittadini e la parità di condizioni;
- promuovere i diritti, la parità di opportunità e l’integrazione dei disabili nella società;
- sviluppare rapporti durevoli con analoghe associazioni di altre nazioni al fine di migliorare il trasferimento di esperienze sia in campo medico che nel campo dell’assistenza ai malati ed ai loro familiari;
- poter stipulare convenzioni con enti pubblici (comuni,ASL,regioni) per costituzione e gestione di centri diurni di riabilitazione e cura e residenziali (tipo case famiglia).
- attuare qualsiasi iniziativa idonea al conseguimento di quanto previsto nel presente articolo.
 
Articolo 4
Soci
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati; sono soci di diritto gli intervenuti all’atto costitutivo e coloro che a qualsiasi titolo, acquisiscono la qualifica di fondatori.
Eventuali altre categorie di soci potranno essere previste e regolamentate in apposito regolamento da redigersi a cura del Consiglio Direttivo.
Si acquista la qualità di socio mediante richiesta indirizzata all’associazione e - dopo aver ottenuto l’approvazione del Presidente dell’associazione o suo delegato - aver proceduto, entro il mese successivo, al versamento della quota associativa annuale.
L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi, può essere allontanato dall’associazione il socio che non rispetti lo statuto ed eventuali suoi regolamenti o col proprio comportamento rechi danno materiale e/o morale all’associazione e alla sua immagine, l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell’associazione, può nominare “Soci Onorari” persone e istituzioni che abbiano conseguito un significativo prestigio scientifico in campo nazionale o internazionale nel settore della sclerosi tuberosa, o abbiano erogato un cospicuo contributo all’associazione.
 
Articolo 5
Diritti e obblighi
Il socio ha diritto di intervenire alle assemblee e di votare gli argomenti posti all’ordine del giorno, con un massimo di 2 deleghe di rappresentanza; il socio che recede non può chiedere la restituzione della quota; la quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile; i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non partecipano alle votazioni assembleari e, trascorso un anno senza aver regolarizzato la propria posizione, perdono la qualità di socio;
Si esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 
Articolo 6
Risorse economiche
L’associazione, per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività sociale, riceve:
- quote associative annuali e contributi straordinari dai soci;
- contributi da privati;
- contributi dallo stato italiano e da ogni organismo internazionale;
- donazioni e con beneficio d'inventario, lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da qualsiasi forma di contributo, con lo scopo di perseguire i fini dell’associazione;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali esclusivamente occasionali e direttamente connesse a specifiche raccolte finanziarie indirizzate a determinati programmi di ricerca;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione.
 
Articolo 7
Fondo di garanzia
L’associazione si propone di costituire un fondo di garanzia patrimoniale, nei confronti dei terzi, dell’ammontare di almeno Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), che rappresenterà il patrimonio dell’associazione.
Il fondo potrà essere costituito con l’utilizzazione di fondi residuati da passate campagne di sottoscrizione o dall’utilizzazione di interessi attivi maturati su disponibilità bancarie dell’associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
E’ obbligo per l’associazione reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 
Articolo 8
Organi
Gli organi sociali sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Comitato Scientifico;
il Collegio dei Revisori.
 
Articolo 9
Assemblea dei soci
L’assemblea, convocata dal Presidente dell’associazione mediante avviso esposto in bacheca nei locali dell’associazione oppure avviso da spedire ai soci almeno dieci giorni prima dell’assemblea, nel quale sono indicati gli argomenti da trattare, regolarmente costituita da almeno la metà dei soci, in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, presieduta dal Presidente dell’associazione, delibera a maggioranza dei presenti su:
- l’approvazione del rendiconto economico finanziario annuale;
- il numero e i nominativi del Consiglio Direttivo;
- l’acquisto di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- le modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento dell’associazione.
Le delibere dell’assemblea constano da apposito verbale trascritto sul libro delle assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario presentato dal Consiglio Direttivo, o quando viene richiesta da almeno un decimo dei soci.
L’anno sociale è quello solare.
 
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo
a - L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a sette membri.
 
b - Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.
  • Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell’associazione, presiede le adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, convoca il consiglio stesso e provvede all’esecuzione delle sue deliberazioni, tiene la direzione di tutta l’associazione e sulle attività di segreteria e di tesoreria, sottoscrive tutti gli atti dell’associazione.
  • Il segretario redige il verbale del consiglio e delle assemblee, verbali che saranno pure sottoscritti dal presidente o da chi ne fa le veci, tiene la corrispondenza, stende le relazioni ed i rapporti, tiene in evidenza il ruolo generale dei soci, cura l’archivio degli atti sociali e controfirma gli atti dell’associazione in uno col presidente.
  • Il tesoriere cura la riscossione dei contributi sociali e di ogni altra entrata dell’associazione; ed è responsabile del movimento finanziario a lui affidato, comunica al Consiglio Direttivo lo stato di riscossione, custodisce i fondi dell’associazione, fa i pagamenti autorizzati dal consiglio; tiene l’amministrazione della gestione dell’associazione, cura i bilanci.
    Alla fine di ogni anno il tesoriere rassegnerà al presidente ed al consiglio direttivo i conti sociali corredati dai relativi documenti.
c - I componenti del consiglio direttivo devono essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
d - Il consiglio è convocato almeno una volta l’anno in sede ordinaria.
E’ poi convocato dal presidente in seduta straordinaria tutte le volte che lo creda necessario oppure quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda.
Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta, mail, telex o telefax, o recapitati a mano almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria, 30 giorni prima della ordinaria.
 
e - Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casi di particolare urgenza verranno ritenute valide anche le decisioni prese per e-mail, nei tempi e modi prefissati. L’assenza di comunicazione verrà considerata astensione.
Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente.
 
f - Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  • la gestione dell’associazione in ogni suo aspetto secondo le direttive determinate dall’assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • la determinazione dei tempi e dei modi di versamento delle quote sociali di adesione e di iscrizione annuale;
  • la elaborazione e la discussione delle proposte da sottoporre all’assemblea;
  • la deliberazione ai progetti ed alle azioni da promuoversi e da sostenere nell’interesse della associazione;
  • la determinazione dell’ordine del giorno;
  • qualsiasi deliberazione da prendere nel caso di urgenza riguardante gli interessi sociali, con l’obbligo di riferirne all’assemblea nella sua prima adunanza;
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
  • Il consigli direttivo può incaricare un amministratore o un socio a svolgere determinate attività.
g - I verbali delle deliberazioni del consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, regolarmente bollati e numerati in ogni pagina dal presidente a dal segretario.
 
Articolo 11
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri; i membri del comitato, eletti dall'assemblea, durano in carica un anno o sino a dimissioni o revoca, e sono tacitamente rieleggibili; svolgono la loro funzione di consulenza scientifica gratuitamente.
Il comitato scientifico propone i programmi scientifici che dovranno essere valutati e sostenuti dall’associazione; propone l’assegnazione di fondi ad istituti o strutture pubbliche o private che sviluppino l’attività di ricerca prevista dall’associazione.
Il comitato presenta all’assemblea, una relazione annuale sulla propria attività.
 
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori.
Nella seduta in cui l’assemblea procede alla nomina del consiglio direttivo potranno essere nominati tre revisori dei conti, anche esterni all’associazione e che non siano membri del Consiglio Direttivo.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il loro compito è quello di verificare la regolarità della contabilità generale dell’associazione, in base alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio, esaminare il conto finanziario e riferirne all’assemblea generale nella seduta ordinaria annuale. La relazione dei revisori dovrà essere comunicata al consiglio quindici giorni prima dell’assemblea, perchè sia messa a disposizione dei soci.
 
Articolo 13
Bilancio
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relativo all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20(venti) giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 Aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
 
Articolo 14
Trattamento tributario
Agli effetti fiscali, le prestazioni dell’associazione sono escluse dal campo di applicazione dell’I.V.A., per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 4 della predetta normativa.
 
Articolo 15
Scioglimento
Addivenendosi alla cessazione, estinzione o scioglimento dell’associazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio sociale, con apposita delibera assembleare, verrà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato o istituzioni aventi fini analoghi nel campo sanitario o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Articolo 16
Per quanto non espressamente previsto, ci si richiama a quanto previsto dal codice civile e dalle speciali leggi che regolamentano la materia.
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